LEGITTIMA DIFESA. NORME LEGISLATIVE
Art. 52 C. P. - Legittima difesa.
Non è punibile chi ha commeso il fatto per esservi
stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro
il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionanta all’offesa.
Art. 53 C. P. - Uso legittimo delle armi.
La Legge determina gli altri casi, nei quali è
autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54 C. P. - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche
se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso,
del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo.
Art. 55 C. P. - Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preceduti
dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti
dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è
preceduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 62 C. P. - Circostanze attenuanti comuni.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'aver agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;
2) l'aver agito in stato d'ira, determinato da un
fatto altrui ingiusto;
(...).
VIOLENZA
Art. 519 C. P. - Della violenza carnale.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno
a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni (...).
Art. 521 C. P. -Atti di libidine violenti.
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle
condizioni indicate (...), commette su taluni atti di libidine dalla
congiunzione carnale soggiace ale pene stabilite (...). Alle stesse pene
soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate (...),
costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla
persona del colpevole o su altri.
Art. 581 C. P. - Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva
una malattia del corpo o della mente, è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a 600.000. Tale
disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento
costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato.
Art. 582 C. P.- Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale,
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni. (...).
Art. 609 bis C. P. - Violenza sessuale.
(Introdotto dal 6 marzo 1996, dal combinato disposto
dagli Art. 2 e 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante
l'abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni;
2) Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali;
a) Abusando delle condizioni d'inferiorità fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
b) Traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
3) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita
in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609 octies bis C. P. - Violenza sessuale di
gruppo.
(Introdotto dal 6 marzo 1996, dal combinato disposto
dagli Art. 2 e 9, L. 15 febbraio 1996, n.66).
1) La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti atti di violenza
sessuale di cui all'articolo 609 bis.
2) Chiunque commette atti di violenza sessuale di
gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
3) La pena è diminuita se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste all'articolo 609 ter.
4) La pena è diminuita per il partecipante la cui
opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del
reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere
il reato quando corrono le condizioni stabilita dai numeri 3) e 4) del primo
comma e del terzo comma dell'articolo 112.
Art. 610 C. P. - Violenza privata.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a
fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a
quattro anni (...).
Art. 612 C. P. - Minaccia.
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è
punito, con la querela della parte offesa, con la multa fino a lire 100.000. Se
la minaccia è grave (...) la pena è la reclusione fino ad un anno e si procede
d'ufficio.
ARMI.
Art. 585 C. P. - Circostanze aggravanti.
(...) Agli effetti della legge penale per armi
s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione è l'offesa della persona;
2) tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali
è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato
motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i
gas asfissianti o accecanti.
Art. 4 T.U.L.P.S. - Porto d'armi od oggetti atti a
offendere
(L. 18 aprile 1975 n.110).
(...) Non possono essere portati, fuori dalla
propria abitazione o delle sue appartenenze, armi, mazze ferrate o bastoni
ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono
portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti a offendere,
mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio,
chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa
alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese
ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve
entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,può essere
irrogata la sola pena dell'ammenda (...). Con la condanna deve essere disposta
la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere (...). Non sono
considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di
bandiere, di cartelli, di striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei
cortei, né altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che
non vengano adoperati come oggetti contundenti.
PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE
Natura del servizio:
La Prefettura autorizza il porto di pistola per difesa personale tramite il rilascio di un libretto, avente validità di 5 anni e di una licenza da rinnovare annualmente. La richiesta deve essere presentata al proprio Commissariato della Polizia di Stato (o al Comando Stazione Carabinieri quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.
Requisiti:
Il richiedente deve dimostrare che esiste
concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa
personale.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni
previste dagli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).
Documentazione occorrente per il primo rilascio di
Porto di pistola:
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1.Domanda
motivata in carta da bollo rivolta al Prefetto della provincia nella quale
il richiedente ha la propria residenza; |
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2.certificato
contestuale di residenza e di stato di famiglia in bollo; |
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3.certificato
medico in bollo di idoneita' psico-fisica ai sensi del D.M. 14.9.1994; |
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4.certificato
di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a
Segno Nazionale o copia del congedo militare; |
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5.due
fotografie di cui una autenticata; |
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6.ogni idonea
documentazione intesa a comprovare il dimostrato bisogno di circolare
armato; |
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Documentazione
occorrente per il rinnovo della licenza annuale di porto di pistola: |
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1.Domanda
motivata in carta da bollo rivolta al Prefetto della provincia nella quale
il richiedente ha la propria residenza; |
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2.certificato
contestuale di residenza e di stato di famiglia in bollo; |
|
3.certificato
medico in bollo idoneita' psico-fisica ai sensi del D.M. 14.9.1994 |
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4.ogni idonea
documentazione intesa a comprovare il dimostrato bisogno di circolare
armato; |
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5.autocertificazione
antimafia in bollo ai sensi del D.L. 8.8.1994 n. 490(da farsi in Comune o
in Prefettura) |
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6.certificato
del casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciata
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondariato
rientra il Comune di Residenza dell'interessato; |
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7.certificato
dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso la Pretura nella cui
giurisdizione territoriale rientra il Comune di residenza dell'interessato |
Documentazione occorrente per il rinnovo di libretto quinquennale di porto di pistola:
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1.domanda in
bollo indirizzata alla Prefettura della Provincia nel quale il richiedente
ha la propria residenza; |
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2.attestazione
del versamento di lire 4.000 sul c\c n. 4572 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato; |
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3.n. 2
fotografie formato tessera di cui una autenticata. |
Ulteriori precisazioni:
per
i richiedenti in servizio presso le Forze di Polizie o altre Forze Armate dello
Stato, sono esentati dall'obbligo di esibire il certificato di idoneita' al
maneggio delle armi e le certificazioni giudiziali.
Normative:
-
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773
artt. 11, 42 e 43),
-
Regolamento di esecuzione del Testo Unico ( Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 art.
61 e seguenti).